Ordinanza del 6/9/01
del Giudice Ciccone
Il Giudice Dott. Bruno Ciccone, visto
il provvedimento con il quale il Presidente dei Tribunale di Bologna lo ha
delegato, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., a seguito di ricorso
proposto da Maria Alessandra Drudi + 350, a determinare le modalità di
attuazione delle misure cautelari di cui all'ordinanza 12 luglio 2001, da lui
stesso redatta nella causa n. 270212000, osserva:
La nomina di un commissario ad acta, in
sede di esecuzione civile, e per di più in una controversia che vede come
controparte la Pubblica Amministrazione appare estremamente problematica., Se
anche può ammettersi, infatti, che la nomina di un commissario ad acta (figura
a cui abitualmente ricorre il Giudice Amministrativo) rientri nei poteri dei
Giudice dell'Esecuzione interpretando, in senso lato, il dato normativo
specifico dell'art. 612 2° comma c.p.c. coordinato con i principi generali che
regolano la designazione di ausiliari dei Giudice e con la libertà delle forme
degli atti e dei provvedimenti processuali secondo gli artt. 121 e 131 c.p.c.,
la dottrina è concorde nell'affermare che, quando l'esecuzione deve compiersi
nei confronti della Pubblica Amministrazione, a detto commissario potrà
affidarsi la determinazione di atti paritetici negoziali, ma non di adottare,
revocare o modificare atti amministrativi in senso proprio (cioè di natura
autoritativa, di organizzazione generale o di programmazione) in quanto essi
esulano dalla potestà giurisdizionale dei Giudice ordinario e,
conseguentemente, dei commissario ad acta, ausiliario del Giudice, per il
divieto di cui all'art.4 L. n. 2248/1865 allegato E.
Tale consolidata conclusione non può
dirsi contraddetta dall'ordinanza 12 febbraio 1997 dei Tribunale di Bari (a
quell'epoca priva di precedenti in termini) con la quale veniva nominato un
commissario ad acta nella persona dei Prefetto con facoltà di delega.
Trattavasi, infatti, di controversia tra un singolo privato e la Camera di
Commercio nella quale, per espressa affermazione dell'estensore dell'ordinanza,
si verteva in materia di natura amministrativa, ma non di esercizio di potestà
pubbliche ed il commissario ad acta non avrebbe dovuto redigere una complessa
delibera avente efficacia erga omnes. Tratterebbesi, comunque, di pronuncia
isolata ed insufficiente a superare i delicati problemi istituzionali che la
fattispecie in esame comporta.
Se, dunque, la nomina di un commissario
ad acta, per i motivi anzidetti, non sembra praticabile, può, tuttavia, il
Giudice avvalersi (come riconosciuto dal Tribunale di Catania con ordinanza 13
ottobre 2000 nella pronuncia citata dallo stesso Comune di Bologna in cui è
stata rigettata la richiesta di nomina di tale commissario) degli strumenti
posti a sua disposizione dall'ordinamento (ex art. 59 c.p.c.), vale a dire
dell'Ufficiale Giudiziario il quale si recherà presso la sede Comunale e
verificherà se l'amministrazione intenda dare esecuzione spontaneamente alle
misure cautelari, verbalizzando gli eventuali ostacoli o rifiutí che vengono
opposti e trasmettendo al Procuratore della Repubblica presso il locale
Tribunale copia dei verbale in parola , per l'eventuale esercizio dell'azione
penale ai sensi dell'art. 388 c.p. o per altro reato eventualmente ravvisabile.
Va però a questo punto evidenziato che
il rifiuto manifestato dal Comune di Bologna ad adempiere poggia, in. larga
misura, sull'asserita ineseguibilità in senso tecnico ed in concreto delle
misure cautelari adottate. In tal senso, appare opportuna, prima della
designazione dell'Ufficiale Giudiziario, una verifica tecnica volta a
determinare le migliori modalità attuative in relazione alla situazione
concreta (circa l'ammissibilità di una integrazione dei provvedimento con
riferimento alle sole modalità pratiche dei fare e con la conseguente
possibilità di nomina di C.T.U., vedi in dottrina MANDRIOLI, Esecuzione forzata
degli obblighi di fare e di non fare in Digesto discipline privatistiche,
sezione civile VII, Torino, 1991 p. 562 e BORRE' , Esecuzione forzata degli
obblighi di fare e di non fare, Napoli, 1965, 316 e, in Giurisprudenza, Cass.
N. 377/15 gennaio 1997 in Giur.it. 1998, I, 1137; Cass. 11432/20 dicembre 1996
in Foro it. 1997, I, 798; Cass. N. 7124/25.6.1991 e Cass. N. 585/6, marzo 1970
in Foro it. 1970, I, 1036), confidando che, ove venga dimostrata l'eseguibilità
in senso tecnico di dette misure, il Comune di Bologna possa mutare orientamento
e dare spontanea attuazione alle stesse.
Vorrà, pertanto, il Collegio dei
Consulenti Tecnici già nominato rispondere ai seguenti quesiti:
1)
Quali siano,
dal punto di vista tecnico, i criteri più validi per un
percorso obbligato all'interno della ZTL per i ciclomotori e gli altri
motoveicoli a due tempi, anche se catalizzati, nonché per le autovetture non
catalizzate anche dei residenti, con riguardo a tre distinte situazioni:
a) di chi abbia
all'interno della ZTL sia la residenza, che il luogo di lavoro
b) di chi nella
ZTL abbia o la residenza o il luogo di lavoro
c) di chi nella
ZTL non abbia né il luogo di residenza, né di lavoro, ma desideri solo portarsi
in centro con gli anzidetti veicoli.
2)
Se l'impiego di gasolio bianco possa
essere immediato;. se abbia delle controindicazioni e quali vantaggi, in
dettaglio esso presenti rispetto al biodiesel.
3)
Se il sistema SIRIO sia omologato
soltanto per quanto concerne il sistema ottico di lettura delle targhe o anche
con riguardo alle autorizzazioni per la circolazione nella ZTL svincolate dalla
targa - per il "transponder".
Se, in
particolare, l'attuale "transponder" sia obsoleto ed, in caso
affermativo, se esso possa essere sostituito o adeguato tecnologicamente.
Se SIRIO sia
in grado di leggere le targhe dei motorini e delle autovetture di più recente
immatricolazione ed, in caso negativo, se e come possa essere adeguato
tecnologicamente.
4) Quali siano i
prevedibili, approssimativi costi ed i tempi richiesti per l'attuazione delle
misure sopra considerate e dell'altra
prevista nel dispositivo dell'ordinanza 12 luglio 2001 e per l'eventuale adeguamento tecnologico di SIRIO.
5) Se impianti
identici o analoghi a SIRIO siano in funzione in altre città italiane.
Concede al Collegio termine per il
deposito dell'elaborato sino al 20 ottobre 2001 e rinvia il procedimento
all'udienza del 29 ottobre 2001 alle ore 11
Bologna, 6.9.2001
Il Giudice
Dott. Bruno Ciccone